1. Ogni titolo di studio, diploma o attestato di partecipazione rilasciato al termine di corsi di formazione o professionali, effettuato presso enti pubblici o privati deve essere nuovamente emesso con l'indicazione del nuovo nome ed eventualmente del nuovo genere, mantenendo la data della prima emissione e previa restituzione all'interessato dell'esemplare recante l'indicazione del genere e del nome precedentemente posseduti.
2. In caso di smarrimento o furto dell'attestazione originale, ovvero qualora gli enti coinvolti non abbiano conservato nei loro archivi copia dei diplomi o riconoscimenti emessi, il nuovo attestato deve essere emesso utilizzando i dati di cui al presente articolo in proprio possesso, previa consegna di una copia conforme di denuncia di smarrimento o furto presso le autorità preposte. Il diritto è esteso a chi ha ottenuto il cambiamento del solo nome ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, come modificato dall'articolo 10 della presente legge.